Nell'articolo pubblicato oggi 10 agosto 2013 sul quotidiano l'Unione Sarda a firma del prof. Beniamino Moro, abbiamo notato che lo stesso professore, pur di sostenere la sua tesi (naturalmente ai danni del popolo sardo), dimentica e non tiene conto che: "successivamente all'emanazione del DPCM del 2001, è stata promulgata la Legge Regionale n. 10 del 2008 art. 1 lett. d), dove si prevede che: "la Regione Sardegna promuove l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 2° del Dlgs 75\1998, attivando idonea procedura per l'istituzione di una Zona Franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo, e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una Zona Franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali e provinciali di cui all'art. 1 comma 3 ". La Legge Regionale n.10 del 25 luglio del 2008, che risulta tutt'ora attuale ed efficace in quanto non è stata mai impugnata dallo Stato Italiano, non poteva ovviamente venire impugnata dallo Stato, dal momento che le competenze che prima erano esercitate dallo Stato, (tramite DPCM) in tema di gestione e di delimitazione delle aree portuali che devono essere vigilate in regime di zone franche, sono state trasferite alla Regione Sardegna che le esercita proprio con le modalità di cui alla suddetta Legge Regionale n. 10\2008. Legge emanata in conformità a quanto previsto delle modifiche apportate dalla Legge Cost. n.3 del 18.10. 2001 al Titolo V° della Costituzione, nonché di quanto gia previsto con la Legge Regionale n. 20 del 3 luglio 1998, nella quale erano state recepite le direttive del Trattato di Maastricht del 1992, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, dove si prevede che le decisioni degli Stati (emanazione Leggi) devono essere prese il più vicino possibile ai cittadini. E non poteva essere altrimenti dal momento che la Corte Costituzionale con sentenza n. 313 depositata il 27 luglio 2001 ha precisato che: "Non spetta allo Stato modificare, integrare o dare esecuzione alle norme di attuazione delle leggi istitutive delle Regioni a Statuto Speciale " e che "la competenza programmatoria dello Stato non può mai giungere a compromettere o limitare l'autonomia regionale" (in tal senso si vedano anche le sentenze della Corte Costituzionale n. 4\1964, n. 20\1970,n. 150\1982, n. 40\1983).
(Maria Rosaria Randaccio)