E'utile rammentare a tutti i sardi quanto previsto dall'art.251 del T.U.Doganale italiano approvato con D.P.R. n.43/73, dove si prevede che con Decreto del Ministero delle Finanze (che non siamo ancora riusciti ad individuare) siano da stabilire le condizioni da osservarsi per impedire che prodotti provenienti dall'estero - che fanno concorrenza ai prodotti Sardi - possano venire introdotti in loco a fare concorrenza ai prodotti del suolo, della pastorizia e dell'allevamento ottenuti nel territorio della Sardegna, istituito come Zona Franca Extradoganale con il D.lgs. n.75/98.
Si tratta di una norma Comunitaria molto importante che l'Italia si era impegnata a recepire obbligatoriamente nel proprio ordinamento - come precisato nello stesso Articolo 251 - emanato ai sensi dell'art.10 e 11 della Costituzione, della Legge Doganale n.1424/1940 (art.1), della Legge Costituzionale n.3/1948 (art. 12), del T.U. Doganale approvato con D.P.R. n.43/73 (art.2 e 251), della Direttiva Comunitaria n.77/388/CEE del 17 maggio 1977 e della Legge n.131/2003.
Adempimento obbligatorio dell'Italia confermato dalla Corte Costituzionale con le Sentenze n.398/1989, n.168 del 18.04.1991, n.384 del 10.11.1994, n.94 del 30.03.1995, n.536 del 29.12.1995, dove si prevede l'immediata applicabilità delle direttive comunitarie a tutti gli stati membri.
E...tutto questo vuol dire che la Sardegna in quanto zona franca extradoganale (posta fuori dalla linea doganale dell'Italia e dell'Europa) non è soggetta alle regole europee sul Patto di Stabilità, sugli aiuti di Stato e sulle quote imposte ai coltivatori, allevatori, agricoltori (quote latte, ecc.).
Maria Rosaria Randaccio